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Chi perde in Appello o in Cassazione paga il doppio del contributo unificato.

Immagine del redattore: Avvocato Gaspare PorchiaAvvocato Gaspare Porchia

Aggiornamento: 28 mar 2023


Causa persa

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

(Art. 13, comma 1-quater del dpr 115/2002)

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