"Ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in presenza di un'istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo nella prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
(Cass. Pen. sent. n. 7967 del 20.02.2017 - n. 9145 del 01/07/2015)