Nel caso di locazione ad uso abitativo, il conduttore può essere sfrattato non solo quando non abbia pagato l'affitto (per almeno 2 mensilità di canone), ma anche quando non abbia versato i relativi oneri condominiali (se l'ammontare sia superiore al corrispettivo di 2 mensilità di canone).
Invece, nel caso di locazione ad uso commerciale, la morosità del conduttore, al fine di poter legittimamente eseguire il suo sfratto, dovrà essere di "non scarsa importanza", e cioè dovrà essere valutata rilevante, in relazione al valore economico del contratto e dell’immobile, nonché della morosità accumulata.
(Legge n. 392/1978; Cassazione III Civile del 9 giugno 2015, n. 11864)