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  • Immagine del redattoreAvvocato Gaspare Porchia

Lo sfratto dell'inquilino moroso

Aggiornamento: 28 mar 2023


Sfratto affitto

Nel caso di locazione ad uso abitativo, il conduttore può essere sfrattato non solo quando non abbia pagato l'affitto (per almeno 2 mensilità di canone), ma anche quando non abbia versato i relativi oneri condominiali (se l'ammontare sia superiore al corrispettivo di 2 mensilità di canone).

Invece, nel caso di locazione ad uso commerciale, la morosità del conduttore, al fine di poter legittimamente eseguire il suo sfratto, dovrà essere di "non scarsa importanza", e cioè dovrà essere valutata rilevante, in relazione al valore economico del contratto e dell’immobile, nonché della morosità accumulata.

(Legge n. 392/1978; Cassazione III Civile del 9 giugno 2015, n. 11864)

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