Il condominio ha l'obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell'edificio e quello di garantirne la manutenzione. Deve, pertanto, risarcire, ex art. 2051 cc., il danno subito dalla proprietà individuale a seguito delle infiltrazioni e, quindi, deve provvedere ad eseguire i lavori di ripristino ed al rimborso di quanto danneggiato e di tutti i costi connessi, sostenuti dal singolo condomino.
(Cass. n. 6128/2012)