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  • Immagine del redattoreAvvocato Gaspare Porchia

Quando la guida in stato di ebbrezza non è punibile

Aggiornamento: 28 mar 2023


guida stato di ebbrezza

Dal 2015, tutti i reati puniti con la sanzione pecuniaria o con l’arresto fino a massimo 5 anni, possono essere considerati, a determinate condizioni, di minore pericolosità sociale e, pertanto, non punibili, in applicazione dell'istituto della c.d. "particolare tenuità del fatto", di cui all'art. 131 bis c.p.-

Tra questi reati rientra, senza dubbio, anche la guida in stato di ebbrezza, per la quale sono previste, appunto, le seguenti sanzioni:

a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8%: sanzione amministrativa da euro 500 a 2000 nonché la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5%: arresto fino a sei mesi, ammenda da 800 a 3.200 euro; oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) tasso alcolemico superiore a 1,5%: arresto da sei mesi a un anno, ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni; oltre alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Quindi, chi è stato accusato di aver commesso tale reato, in assenza di ulteriori difese, potrà richiedere, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 131 bis c.p., già dalla fase delle indagini preliminari, l’archiviazione del procedimento, ferma restando, tuttavia, la relativa annotazione nel casellario giudiziale.

(art. 131 bis c.p.; art. 186 C.d.S.)

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