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Indennizzo per eccessiva durata del processo.

  • Immagine del redattore: Avvocato Gaspare Porchia
    Avvocato Gaspare Porchia
  • 24 mar 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 28 mar 2023


La legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) prevede il diritto della parte in giudizio alla "equa riparazione" nel caso in cui un processo duri più del dovuto.

La durata "irragionevole" è di più di tre anni per il primo grado, più di due anni per il secondo grado e più di un anno per il giudizio di legittimità in Cassazione.

La domanda di equa riparazione deve essere presentata, al più tardi, entro sei mesi dalla conclusione definitiva del giudizio, essendo possibile proporla anche in pendenza del procedimento presupposto.

L'indennizzo riconosciuto può essere, di regola, non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ogni anno, o frazione ultrasemestrale di anno, in cui il processo abbia ecceduto la durata ragionevole.

(Legge n. 89/2001)

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