
La previsione normativa fa riferimento, quale condizione essenziale per la restituzione, solo alla “sostanziale integrità del bene” e, comunque, ad una condizione sufficiente perché “il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza“.
(Art. 67. c.2, Codice di Consumo; G.d.P. Taranto, sent. n. 1326/2016 del 19.04.2016)