Con la sentenza del caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013 della Commissione Europea, resa pubblica diversi anni dopo, viene implicitamente riconosciuta la nullità della clausola contrattuale di rinvio al tasso variabile legato all'EURIBOR per mutui, prestiti e derivati, tra il 2005 e il 2009, a causa dell’indeterminatezza del tasso stesso. I parametri volti alla sua determinazione, infatti, sono inadeguati a consentire un calcolo esatto degl’interessi applicati, in ragione di una serie di differenti rinvii a valori, anche di valute straniere, pur potenzialmente individuabili, ma, in concreto, non facilmente quantificabili. Tale indeterminatezza, pertanto, produce la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, con conseguente non dovutezza.
(Sent. Comm. Eu., caso n. AT 39914 del 03.12.13; art. 117 T.U.B.)